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Cosa dice la legge sui figli delle coppie conviventi?

Cosa dice la legge sui figli delle coppie conviventi?

Argomento di grande attualità, ecco alcuni sintetici chiarimenti su come vengono trattati giuridicamente i figli nati da coppie di fatto

Quando si parla delle coppie conviventi sorgono sempre numerosi dubbi. E quando la discussione si rivolge ai figli delle coppie non sposate, i dubbi aumentano a dismisura. Sebbene la legge chiarisca la situazione, è normale che di volta in volta vengano svolte discussioni e sollevati dei dubbi. Vediamo insieme cosa dice la legge sui figli delle coppie conviventi.

Che il matrimonio e la convivenza fossero due concetti diversi, lo si sapeva già da molto tempo. Precisamente da quando nella legislazione italiana è apparso il concetto di convivenza, contrapposto a quello di matrimonio e completamente diverso da quest'ultimo. Ciononostante, la convivenza delle cosiddette coppie di fatto è equiparata, per i diritti, al matrimonio. Ovviamente, per avere questi diritti è necessario poter dimostrare di essere una coppia di fatto, in modo da venire riconosciuti legalmente e socialmente. Per farlo è necessario dimostrare anche che esiste un'abitazione comune in cui i due conviventi abitano insieme. Questo è possibile presso una qualsiasi anagrafe.

Ancor oggi, però, una coppia di fatto risulta meno tutelata per quanto concerne il diritto all'eredità. In caso di morte di uno dei due conviventi, difatti, egli perde il diritto alla successione, che però passa agli eventuali figli esattamente come accade nel vincolo matrimoniale. La prole dei conviventi ha pieni diritti per quanto concerne l'eredità, ma non ha alcun diritto in relazione ai parenti dei genitori. Pertanto sul profilo prettamente legale, la sua parentela approvata è quella con i due conviventi, ma per legge non ha effetto verso i parenti dei genitori, i nonni esclusi. Il figlio naturale è, quindi, considerato parente della propria madre e del proprio padre, nonché dei nonni. Mentre per legge non ha alcun grado di parentela con i fratelli, cugini o zii dei propri genitori.

E qualora un convivente abbia sia un figlio legittimo - proveniente da un matrimonio - che un figlio naturale - frutto di una convivenza - cosa accadrebbe se il convivente morisse? Avrebbero più diritti all'eredità i figli nati dal matrimonio o quelli della convivenza? A dire il vero i figli delle coppie non sposate avranno in tal caso gli stessi diritti dei figli legittimi. Entrambe le parti, quindi, dovranno trovare un accordo per dividere l'eredità paterna o materna in tante parti quanti sono gli eredi. Fermo restando che nel matrimonio l'eredità passerebbe al coniuge vivo, mentre nella convivenza è destinata direttamente ai figli.

E per quanto riguarda la tutela dei minori? A partire dal 2012 anche i figli delle coppie non sposate sono tutelati dalla legge e i conviventi hanno degli obblighi morali, giuridici e sociali verso i propri figli per quanto concerne il mantenimento, il grado di parentela, l'affidamento oppure l'eventuale eredità. Tanto che la legge dello Stato Italiano ha, finalmente, smesso di distinguere tra i figli naturali e quelli legittimi per quanto riguarda la tutela, chiarendo che si tratta, sempre e comunque, semplicemente dei figli. Per questo anche nel caso del divorzio (che per quanto riguarda la convivenza viene definito come la cessazione di quest'ultima), l'affidamento avviene basandosi sull'interesse espresso dal minore. Il genitore privo dell'affidamento può essere obbligato a provvedere alle spese di studio o sanitarie, versando degli assegni di mantenimento. La tutela, pertanto, è anche in questo caso avviene a 360° proteggendo gli eventuali figli naturali economicamente.

Esattamente come accade in caso del divorzio dal matrimonio, per capire a chi affidare gli eventuali figli delle coppie non sposate è possibile rivolgersi al Tribunale. Sarà quindi il giudice a stabilire la cessazione della convivenza con l'eventuale affidamento dei figli ai genitori. In questo caso si può verificare che un figlio venga affidato a un genitore e l'altro a un altro genitore. Nel caso in cui i piccoli esprimano le loro preferenze, chiedendo di abitare con un genitore piuttosto che con l'altro genitore il Giudice sarà tenuto a valutare anche la situazione economica dei due genitori e basarsi sull'età dei minorenni per capire se la loro scelta è più o meno matura. La preferenza di un minorenne conscio della propria scelta viene rispettata anche nel caso in cui il genitore scelto fosse, economicamente parlando, meno adatto all'affidamento. Nel caso in cui il minorenne fosse ancora incapace di compiere scelte consce, il genitore più benestante sarà avvantaggiato rispetto all'altro.

LeValentine